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ENEA: aggiornato il Regolamento per il Telelavoro 2019. S’introduce finalmente l’istituto del lavoro agile

Dichiarazione positiva delle 3 organizzazioni Confederali al termine di numerosi e costruttivi incontri. Il testo definitivo è stato poi portato al CdA per il varo definitivo.

21/09/2018
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Dopo un approfondito confronto, ben quattro incontri, si è realizzata un’intesa positiva sia per riproporre senza penalizzazioni l’istituto del telelavoro nel 2019, sia (novità in ENEA), per l’attivazione dell’istituto innovativo del “lavoro agile” (o smart working ), già contenuta nella Direttiva emanata nel maggio 2017 nell’ambito delle Deleghe al Governo per favorire una migliore conciliazione tra tempi di vita e di lavoro. Al termine del confronto è stato redatto un documento (allegato insieme al Regolamento) che riassume le posizioni assunte dalle parti. Alla discussione ha dato un contributo positivo anche il CUG dell’ENEA. Alla fine si è convenuto sul fatto che parliamo di due istituti che sono ben distinti e che hanno presupposti diversi; pertanto il telelavoro non può essere messo in contraddizione con il lavoro agile.


La posizione sottoscritta della FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA RUA sul “Regolamento per l’applicazione del telelavoro e del lavoro agile in ENEA”

Le tre Organizzazioni Confederali unitariamente evidenziano come nel corso delle riunioni del 18 maggio, 25 maggio, 15 e 22 giugno ultimi scorsi hanno in modo analitico segnalato l’esigenza di modifiche rispetto alla prima bozza presentata in merito all’oggetto. Prendono atto che vi è stata una consultazione in relazione all’istituto del telelavoro e un primo confronto rispetto all’introduzione innovativa dell’istituto del lavoro agile. Le OO.SS hanno tenuto a precisare che i due istituti di fatto hanno presupposti diversi  e non possono essere affrontati con la medesima modalità. Il telelavoro non può essere messo in contraddizione col lavoro agile. Utile in proposito che si vada, al fine di una omogeneità dei criteri, ad una centralizzazione dell’esame delle richieste ed anche ad una preventiva pianificazione circa le attività telelavorabili e quelle non telelavorabili. È comunque apprezzabile che Il tetto del 10% non sia considerato invalicabile, che l’invalidità al 50% consenta l’esonero dal tetto e che non vi siano preclusioni alle repliche annuali. Certamente si attenderanno i primi riscontri dell’introduzione del lavoro agile per dare un giudizio  più attinente sul nuovo istituto. Va comunque considerato che l’istituto del telelavoro essendo di fatto un’articolazione della normale attività lavorativa quotidiana presuppone un coinvolgimento proprio del responsabile diretto.

Lo svuotamento del ruolo del responsabile diretto (rispetto alla precedente regolamentazione di novembre 2013) ora confinato alla semplice verifica delle prestazioni  anche in termini di orario complessivo di lavoro nonché di presenza obbligatoria nella fascia oraria stabilita, non è utile ad una sinergia che al contrario andrebbe promossa. Il responsabile diretto dovrebbe essere più partecipe ai processi sia in fase propositiva che realizzativa. Occorre essere più attenti, anche nella “Regolamentazione del Telelavoro e del Lavoro Agile in ENEA”, ad una migliore valorizzazione delle risorse lavorative interessate ai vari istituti piuttosto che ad un mero controllo gestionale delle prestazioni dei dipendenti.

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